Il fatto: operaio precipita dall’altezza di 6 mt. Durante i lavori di rifacimento di un tetto; l’operaio lavorava per una ditta individuale che stava eseguendo lavori di ripristino:
il committente è stato condannato per aver omesso di valutare, pur avendone l’obbligo ai sensi del D.Lgs 81/2008 Art. 90 comma 9 lettera -a-, l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria
Secondo i giudici, infatti, l’istruttoria aveva accertato che al momento dell’infortunio il lavoratore, precipato al suolo a causa di un cedimento strutturale, era stato assunto in nero ed operava senza DPI (dispositivi di protezione individuale) e senza che gli fosse stata impartita una formazione specifica.
Trattandosi di lavori in quota l’operaio stesso operava su due trabattelli in metallo non conformi alla normativa vigente in quanto privi di parapetti e fermapiedi.
Da quanto sopra detto il committente ha l’obbligo di verificare:
- L’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni e/o ai lavori affidati;
- Acquisire il certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato, la regolarità contributiva, la formazione specifica per il lavoro da eseguire, l’idoneità alla mansione da parte del medico competente e l’uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale).