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CIRCOLARE - 10.02.2025

2025-02-10 17:18

IcePan s.r.l.

Sicurezza sul Lavoro, legge 203/2024, tessera di riconoscimento,

CIRCOLARE - 10.02.2025

Nuova circolare dettata da disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro i cui ispettori, nel corso delle verifiche, hanno l’esigenza di individuare subito i dipende

CIRCOLARE - 10.02.2025
 

Cari amici, Vi inoltro questa nuova circolare dettata da disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro i cui ispettori, nel corso delle verifiche, hanno l’esigenza di individuare subito i dipendenti sia interni che esterni tramite, per quelli esterni, tessera di riconoscimento corredata da fotografia facilmente individuabile sopra la divisa.

Cordiali saluti 

 

Nota n. 656/2025 e tessera di riconoscimento: gli obblighi del decreto 81/2008

 

La nuova Nota INL ribadisce che la legge 203/2024 ha modificato l’art. 304 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico) aggiungendo all’abrogazione dei commi 1 e 2, già prevista, anche l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 relativi all’obbligo, nell’ambito dei cantieri, di “munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla”.

Si sottolinea, tuttavia, che “l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti” dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008. In particolare, si indica nella Nota, dalle seguenti disposizioni: 

 

  • D.lgs. n. 81/2008, articolo 26, comma 8: ‘Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro’;

 

  • D.lgs. n. 81/2008, articolo 20, comma 3: ‘I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto’; 

 

  • D.lgs. n. 81/2008, articolo 21, comma 1, lett. c: ‘I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.

 

Nota n. 656/2025 e tessera di riconoscimento: le disposizioni e le sanzioni

 

Fatta questa premessa normativa la Nota conclude che, pertanto, “a seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:

 

  • il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008”.

 

Si indica anche che laddove il lavoratore autonomo “effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”, i medesimi obblighi gravano anche su di lui e “si applicano le seguenti disposizioni: 

 

  • il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che nel Testo Unico anche il comma 1, lett. u) dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) fa riferimento alla tessera di riconoscimento indicando che è necessario ‘nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro’.

 

                                                                                                             ICE PAN S.R.L.

 

 

 

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